Circolare n. 17 del 05.03.2020 – Sospensione attività agonistiche e non agonistiche

Con la presente si rende noto che con deliberazione d’urgenza, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (G.U. n. 55 del 04/03/2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, si è ritenuto opportuno prevedere la sospensione delle competizioni pugilistiche di ordine nazionale, interregionale e regionale sia a livello agonistico (AOB, PRO e GYM Boxe) che non agonistico (Criterium Giovanili) fino alla data del 3 aprile 2020.

In merito alla attività formative e di allenamento, si evidenzia in una prima sintesi le specifiche disposizioni inserite nel provvedimento all’art. 1, comma 1, lettera c) in cui resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico – nei comuni diversi da quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e di Vo’ – a condizione che le ASD e le SSD, a mezzo del proprio personale medico, effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Per quanto concerne, invece, lo sport di base e le attività motorie in genere (SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI REGIONALI, NDR), svolte all’interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse le attività di allenamento esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un metro – lettera d) dell’Allegato 1 al suddetto provvedimento.

In ogni caso il provvedimento raccomanda esplicitamente – al comma 7 dell’art. 2 – l’integrale applicazione di tutte le “Misure igienico-sanitarie” contenute nel più volte citato Allegato 1, e, per quanto di interesse, tra le altre:

– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni

idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

La disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

Al fine di consentire una costante informazione sull’emergenza dovuta al virus COVID-19, si allega il provvedimento sopra citato di cui si raccomanda l’integrale lettura e la più ampia divulgazione e di sospendere con decorrenza immediata i nulla osta/autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni di pugilato.

I Sig.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, informando tutte le Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it.

Circolare n. 17 del 05.03.2020 – Sospensione attività agonistiche e non agonistiche

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