L’ATTUALE DISCIPLINA CHE REGOLAMENTA I RAPPORTI TRA SOCIETA’ E GRUPPI SPORTIVI.

Per evitare che si sparga il solito veleno – mistificando la realtà dei fatti – è necessario ribadire i criteri con cui la Federazione ha costruito il vigente quadro regolamentare che disciplina i rapporti e la produttiva sinergia tra le Società affiliate ed i Gruppi Sportivi dello Stato.
Sulla scorta di indicazione e sollecitazioni – provenienti soprattutto dal territorio campano – il Consiglio federale ha infatti deliberato, nel 2018, un corpus normativo – finalizzato ad evitare sforamenti nelle competenze dei due citati sodalizi sportivi (Società e Gruppi Sportivi) nonché a rispettare e supportare il lavoro certosino delle società – che si basa sui seguenti criteri:
1) l’arruolamento di un atleta nei Gruppi Sportivi dello Stato comporta l’attribuzione del punteggio ed i connessi benefici economici – derivanti dall’attività dello stesso atleta – alla società di provenienza. Questo per tutto il tempo in cui l’atleta svolgerà l’attività pugilistica, con evidenti vantaggi per le società di provenienza che si vedono attribuire consistenti benefici economici derivanti da vittorie conseguite dal pugile a livello nazionale ed internazionale;
2) le Sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi possono essere presenti sul territorio con delle limitazioni. In particolare, non può essere istituita più di una Sezione giovanile per ogni provincia, ferme restando quelle già esistenti al momento in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento;
3) le Sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi possono tesserate atleti agonisti fino all’età di 22 anni. Dopo tale età i pugili dovranno – qualora vogliano continuare l’attività pugilistica – tesserarsi con una Società affiliata. Questo per incentivare i Gruppi Sportivi ad esercitare principalmente – attraverso le Sezioni giovanili – una funzionale sociale e di recupero, soprattutto verso i più giovani, e non di competizione con le Società;
4) gli atleti dei Gruppi Sportivi – anche quelli delle qualifiche schoolboys, junior e youth – non partecipano alle fasi regionali dei Campionati Italiani riservate esclusivamente ai pugili delle società affiliate. Gli atleti dei Gruppi Sportivi accedono, dopo una selezione svolta tra Gruppi Sportivi, alle fasi finali dei Campionati Italiani, presentando un solo atleta per categoria di peso;
5) l’arruolamento nei Gruppi Sportivi è riservato unicamente agli atleti di interesse nazionale ovvero di altissimo livello. Sono atleti di interesse nazionale quelli che hanno partecipato a competizioni internazionali (Campionati Europei, Mondiali, Giochi del Mediterraneo ed Giochi Olimpici), nei precedenti dodici mesi dalla data di emanazione del bando di arruolamento. Tale norma evita un arruolamento di massa che andrebbe ad incidere sui vivai delle società affiliate;
6) le Sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi non possono tesserare atleti già tesserati con società civili qualora quest’ultime non concedano il nulla osta. Tale norma evita il trasferimento di giovani atleti da società civili ai Gruppi Sportivi. Senza il consenso delle società civili, il pugile non potrà mai – neanche dopo i 6 mesi di inattività (come prevede invece lo Statuto per le Società civili) e neanche dopo i 4 anni – trasferirsi presso una Sezione giovanili di un Gruppo Sportivo. Tale norma ha introdotto un forte e significativo limite di tesseramento per i Gruppi Sportivi – quasi al limite dell’incostituzionalità – a vantaggio delle Società affiliate. Nel contempo, ha voluto andare incontro a quei Presidenti e/o tecnici che – volendo concedere il nulla osta al trasferimento dell’atleta presso i Gruppi Sportivi – non capivano perché la Federazione lo impedisse!! Quindi, nell’ultimo Consiglio Federale si è deciso di intervenire solo su questo punto e non su altro!!!
A completezza del quadro informativo e per far capire a tutti quanto sia strumentale la sollevazione di inutili polemiche su tale argomento, vi riporto i dati sui trasferimenti di pugili da una società ad un Gruppo Sportivo, nei precedenti 5 anni prima che entrasse la riforma regolamentare (dal 2013 al 2018) e dopo che è entrata in vigore tale riforma (2019):
pugili transitati da una società ad una Sezione giovanile di un Gruppo Sportivo – dal 2013 al 2018 – n. 9 . Tale transito – che ha riguardato solo la Regione Campania – rappresentava soltanto l’1,2% degli atleti agonisti presenti in Campania in quel periodo e lo 0,8% di tutti gli atleti che erano presenti nello stesso periodo e nella stessa Regione.
Pugili transitati, in tutta Italia, da una società ad una Sezione giovanile di un Gruppo Sportivo – dopo la riforma regolamentare – “0“. Si avete letto bene: 0
Si, un fenomeno di migrazione veramente preoccupante per il pugilato italiano e per le stesse società!!!!
Noi non abbiamo tempo da perdere con inutili chiacchiere…lavoriamo per il bene del movimento pugilistico italiano.
IL V. PRESIDENTE VICARIO F.P.I.
Dott. Flavio D’Ambrosi

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