Provvedimenti COVID19 – DPCM 11/6/2020

Nuove misure del Governo per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM 11 Maggio 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento avrà validità dal 14/7/2020.

DPCM 11 GIUGNO 2020

 DI SEGUITO I COMMA RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ SPORTIVA

d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

f) l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita’ dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere dal 25 giugno 2020 e’ consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorita’ di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita’ con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

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